La classificazione dei veicoli è l'esito di una attività di distinzione in tipi simili dal punto di vista normativo e tecnico dei veicoli.
Trattati internazionali
La classificazione internazionale vigente negli stati membri dell'UNECE, tra cui tutti gli stati membri dell'Unione Europea, è quella adottata dalla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E. 3 dell'UNECE, nata dalla Convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale nel 1958 e dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968, che aggiornò la precedente.
Tali atti categorizzano i veicoli secondo il loro tipo, uso, masse, potenza e velocità massima. Questa classificazione viene utilizzata a supporto della normativa dei codice della strada degli stati membri, specialmente in relazione alle limitazioni e obblighi relativi alla omologazione e conduzione di tali veicoli in ambito stradale, nonché alle patenti necessarie per la loro conduzione.
Italia
Nel codice della strada italiano, la classificazione è descritta nell'art. 47 e può essere sintetizzata come segue:
- veicoli a braccia
- veicoli a trazione animale
- velocipedi
- slitte
- ciclomotori
- motoveicoli
- autoveicoli
- filoveicoli
- rimorchi
- macchine agricole
- macchine operatrici
- veicoli con caratteristiche atipiche
Tuttavia prevale normativamente la classificazione Europea, quindi UNECE.
Unione Europea
Nell'Unione europea le categorie sono basate sulla classificazione UNECE, adottando una più fine sotto-classificazione, secondo regolamenti e direttive a seguire:
- Regolamento (EU) No 168/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 15 Gennaio 2013 sull'approvazione e sorveglianza del mercato di veicoli a due o tre ruote e quadricicli
- Regolamento Europeo 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2018 (ex Direttiva 2007/46/EC) relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
In relazione alle patenti abilitanti, la maggiore differenza si evidenzia nella categoria L3e (motocicli), che viene suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
- L3e-A1, motocicli a bassa prestazione, cilindrata massima 125 cm³, potenza massima 11 kW e rapporto potenza/peso massimo 0,1 kW/kg
- L3e-A2, motocicli a media prestazione, potenza massima 35 kW, rapporto potenza/peso massimo 0,2 kW/kg, non derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima
- L3e-A3, motocicli ad alta prestazione, ovvero non rientranti nei limiti imposti per le categorie -A1 e -A2.
La classificazione principale è contenuta nel Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), Revisione 6, che definisce le seguenti macrocategorie:
- L: motoveicoli
- M: veicoli per trasporto di persone
- N: veicoli per trasporto di merci
- O: rimorchi
- T: veicoli agricoli e forestali
- G: veicoli fuoristrada
- S: veicoli ad uso speciale
Classificazione dettagliata:
La tabella a seguire indica quali classi di veicoli possono essere condotti con le relative patenti di guida europee:
Note
Voci correlate
- Autoveicolo
- Convenzione di Vuenna sulla circolazione stradale




